Indice
- Cos'è la servitù di passaggio?
- Tipologie di servitù di passaggio
- Servitù di passaggio volontaria
- Servitù di passaggio coattiva
- Servitù apparente e non apparente
- Servitù pedonale e carrabile
- Costituzione della servitù di passaggio
- Costituzione per contratto
- Costituzione per necessità (coattiva)
- Costituzione per usucapione
- Costituzione per destinazione del padre di famiglia
- Diritti e doveri delle parti
- Diritti del proprietario del fondo dominante
- Doveri del proprietario del fondo dominante
- Diritti del proprietario del fondo servente
- Doveri del proprietario del fondo servente
- Estinzione della servitù di passaggio
- Estinzione per accordo tra le parti
- Estinzione per cessazione della necessità
- Estinzione per non uso
- Estinzione per confusione
- Normativa italiana sulla servitù di passaggio
Cos'è la servitù di passaggio?
Tipologie di servitù di passaggio
Servitù di passaggio volontaria
Servitù di passaggio coattiva
Servitù apparente e non apparente
Servitù pedonale e carrabile
Costituzione della servitù di passaggio
Costituzione per contratto
Costituzione per necessità (coattiva)
Costituzione per usucapione
Costituzione per destinazione del padre di famiglia
Diritti e doveri delle parti
Diritti del proprietario del fondo dominante
Doveri del proprietario del fondo dominante
Diritti del proprietario del fondo servente
Doveri del proprietario del fondo servente
Estinzione della servitù di passaggio
Estinzione per accordo tra le parti
Estinzione per cessazione della necessità
Estinzione per non uso
Estinzione per confusione
Normativa italiana sulla servitù di passaggio
La servitù di passaggio è una delle figure giuridiche più antiche e comuni del diritto civile italiano, regolata dal Codice Civile. Si tratta di un diritto reale su cosa altrui che consente al titolare della servitù di utilizzare una parte del fondo (o proprietà) di un’altra persona per accedere o transitare verso una strada pubblica o altra proprietà. Questo diritto può sorgere per diversi motivi, tra cui necessità o accordo tra le parti, e la sua corretta applicazione richiede una chiara comprensione delle normative vigenti e delle condizioni specifiche del caso.
In questo articolo spiegheremo la servitù di passaggio, analizzandone le definizioni, le tipologie, le modalità di costituzione, i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte, nonché la regolamentazione giuridica in Italia.
Cos’è la servitù di passaggio?
La servitù di passaggio è un diritto reale su un fondo (detto fondo servente) che consente al titolare di un altro fondo (chiamato fondo dominante) di esercitare un passaggio attraverso il fondo servente per raggiungere una strada pubblica o un’altra proprietà. Il diritto può essere esercitato sia a piedi che con veicoli, a seconda delle modalità stabilite, e comporta per il proprietario del fondo servente l’obbligo di consentire il passaggio senza poterlo ostacolare.
Dal punto di vista giuridico, la servitù di passaggio è un diritto che “grava” su un fondo a beneficio di un altro fondo. Il Codice Civile italiano disciplina questo istituto negli articoli 1027 e seguenti, classificando la servitù come un diritto reale limitato che limita, in parte, il diritto di proprietà del proprietario del fondo servente a favore di un altro soggetto.
Tipologie di servitù di passaggio
La servitù di passaggio può essere classificata in diverse tipologie a seconda delle modalità di costituzione, delle caratteristiche specifiche e delle esigenze delle parti coinvolte. Ecco le principali forme di servitù di passaggio:
Servitù di passaggio volontaria
La servitù di passaggio volontaria è costituita per accordo tra le parti. In questo caso, il proprietario del fondo servente concede volontariamente il diritto di passaggio al proprietario del fondo dominante. Questo accordo può essere formalizzato attraverso un contratto scritto e registrato, che definisce i termini e le condizioni del passaggio.
Il contratto di servitù volontaria può includere diverse clausole, come le modalità del passaggio (ad esempio, a piedi o con veicoli), la larghezza della strada, l’eventuale pagamento di un corrispettivo, e le responsabilità relative alla manutenzione del passaggio.
Servitù di passaggio coattiva
La servitù di passaggio coattiva è imposta dalla legge quando un fondo non ha accesso diretto a una strada pubblica. Questo tipo di servitù viene riconosciuto dal Codice Civile negli articoli 1051 e seguenti, che stabiliscono che il proprietario di un fondo intercluso (cioè privo di accesso diretto alla strada) ha il diritto di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio su uno dei fondi vicini.
La servitù coattiva può essere richiesta giudizialmente se il proprietario del fondo servente non concede volontariamente il passaggio. In questi casi, il giudice determinerà le condizioni della servitù, inclusa l’eventuale indennità che il fondo dominante dovrà versare al fondo servente.
Servitù di passaggio apparente e non apparente
La servitù di passaggio può essere apparente o non apparente:
- Servitù di passaggio apparente: si ha quando il passaggio è evidente, cioè quando ci sono opere visibili e permanenti che indicano l’esistenza del diritto di passaggio, come una strada, un sentiero, un cancello, o una segnaletica.
- Servitù di passaggio non apparente: si ha quando non ci sono segni visibili che indichino l’esistenza del passaggio. Questo tipo di servitù può sorgere per usucapione (cioè acquisizione del diritto per uso continuato nel tempo) solo se accompagnata da determinate condizioni.
Servitù di passaggio pedonale e carrabile
La servitù pedonale permette il passaggio solo a piedi, mentre la servitù carrabile consente anche il transito di veicoli. Questa distinzione è fondamentale, poiché le modalità di utilizzo del passaggio possono avere un impatto significativo sul fondo servente, ad esempio per quanto riguarda l’usura del terreno, il rumore e il traffico.
Costituzione della servitù di passaggio
La servitù di passaggio può essere costituita in diversi modi, ognuno dei quali prevede specifiche modalità e implicazioni legali:
Costituzione per contratto
La costituzione volontaria della servitù di passaggio avviene tramite un contratto, che deve essere redatto per iscritto e, preferibilmente, registrato presso i registri immobiliari per garantire la sua opponibilità a terzi. L’accordo tra le parti stabilisce le modalità del passaggio, i diritti e gli obblighi reciproci e, se del caso, l’indennità che il fondo dominante deve pagare al fondo servente.
Costituzione per necessità (coattiva)
Come già accennato, la servitù di passaggio può essere imposta in maniera coattiva quando un fondo è intercluso, ovvero non ha accesso alla strada pubblica. In questo caso, il proprietario del fondo dominante può rivolgersi al tribunale per ottenere il riconoscimento del suo diritto di passaggio sul fondo servente. Il giudice determinerà le modalità del passaggio e l’indennità che il fondo dominante deve versare.
Costituzione per usucapione
La servitù di passaggio può essere acquisita anche per usucapione, ovvero per effetto del possesso continuato e ininterrotto del diritto di passaggio per un periodo di tempo determinato dalla legge (solitamente 20 anni). Perché l’usucapione si verifichi, il passaggio deve essere apparente e il proprietario del fondo servente non deve aver opposto ostacoli all’uso del passaggio.
Costituzione per destinazione del padre di famiglia
Questa forma di costituzione si verifica quando due fondi erano inizialmente appartenenti allo stesso proprietario e, al momento della divisione dei fondi, uno di essi rimane intercluso. Se al momento della divisione esisteva un passaggio apparente che collegava i due fondi, la servitù di passaggio può ritenersi costituita automaticamente per destinazione del padre di famiglia.
Diritti e doveri delle parti
Nella servitù di passaggio, sia il proprietario del fondo dominante che quello del fondo servente hanno diritti e doveri specifici. La normativa è stata pensata per garantire un equilibrio tra le due parti e prevenire abusi o conflitti.
Diritti del proprietario del fondo dominante
Il proprietario del fondo dominante ha il diritto di esercitare il passaggio secondo le modalità stabilite nel contratto o nella decisione giudiziale. In particolare:
- Può utilizzare il passaggio per lo scopo previsto (a piedi, con veicoli, ecc.).
- Può richiedere al proprietario del fondo servente di non ostacolare o limitare in alcun modo l’esercizio del passaggio.
- Può effettuare, a proprie spese, le opere necessarie per migliorare o mantenere il passaggio, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite e del fondo servente.
Doveri del proprietario del fondo dominante
Il proprietario del fondo dominante ha anche alcuni obblighi, tra cui:
- Esercitare il diritto di passaggio nel rispetto delle modalità concordate o stabilite dalla legge.
- Non ampliare o modificare unilateralmente l’uso del passaggio senza il consenso del proprietario del fondo servente.
- Contribuire alle spese di manutenzione del passaggio, se necessario.
Diritti del proprietario del fondo servente
Il proprietario del fondo servente ha il diritto di continuare a esercitare la sua proprietà sul fondo, a condizione di non ostacolare il diritto di passaggio del fondo dominante. Ha inoltre il diritto di:
- Essere compensato per eventuali danni causati dall’esercizio del passaggio.
- Richiedere un indennizzo, in caso di servitù coattiva.
- Richiedere che il passaggio venga esercitato nel modo meno dannoso possibile per il fondo servente.
Doveri del proprietario del fondo servente
Il proprietario del fondo servente ha l’obbligo di non intralciare o impedire l’esercizio della servitù di passaggio. Deve rispettare le condizioni stabilite nel contratto o nella sentenza giudiziale e non può modificare la natura del passaggio senza il consenso del fondo dominante.
Estinzione della servitù di passaggio
La servitù di passaggio può estinguersi in diverse circostanze:
- Per accordo tra le parti: il fondo servente e il fondo dominante possono concordare la rinuncia alla servitù. Questo accordo deve essere formalizzato per iscritto e registrato.
- Per cessazione della necessità: se il fondo dominante ottiene un accesso diretto alla strada pubblica (ad esempio, tramite l’acquisto di un nuovo lotto di terreno), la servitù di passaggio coattiva viene meno.
- Per non uso: se il diritto di passaggio non viene esercitato per un periodo di 20 anni, la servitù può estinguersi per prescrizione.
- Per confusione: la servitù si estingue se i due fondi (dominante e servente) vengono unificati sotto lo stesso proprietario.
La normativa italiana sulla servitù di passaggio
Il Codice Civile italiano disciplina in modo approfondito la servitù di passaggio. Gli articoli 1027-1064 definiscono i principali diritti e obblighi delle parti coinvolte, nonché le modalità di costituzione ed estinzione della servitù.
In particolare, l’articolo 1051 riconosce il diritto alla servitù coattiva quando un fondo è intercluso, mentre l’articolo 1064 stabilisce che le spese per la costruzione e la manutenzione del passaggio sono a carico del fondo dominante, salvo accordi contrari.
Conclusioni
La servitù di passaggio è uno strumento fondamentale per garantire il diritto di accesso alle strade pubbliche o ad altre proprietà, bilanciando i diritti del fondo dominante e quelli del fondo servente. Che si tratti di una servitù volontaria o coattiva, questo istituto giuridico richiede una chiara comprensione delle regole e delle responsabilità reciproche per evitare conflitti e garantire una convivenza pacifica tra i proprietari dei fondi.
Se ben gestita, la servitù di passaggio può rappresentare una soluzione efficiente e equa per le situazioni di interclusione, favorendo la mobilità e l’accesso a terreni che altrimenti sarebbero difficilmente utilizzabili.
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