In Italia, la tutela e l’amministrazione di sostegno sono due istituti giuridici destinati a proteggere gli interessi delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità. Sebbene entrambi mirino a garantire il benessere e la gestione degli affari di chi non è in grado di farlo autonomamente, esistono importanti differenze nei presupposti di applicazione, nelle procedure di nomina e nei compiti assegnati al tutore e all’amministratore di sostegno. Di seguito, esamineremo in dettaglio queste differenze.
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Presupposti di applicazione
La tutela è generalmente riservata a minori che non sono sotto l’autorità genitoriale o a persone che sono state dichiarate interdette a seguito di una sentenza giudiziaria. L’interdizione viene solitamente pronunciata per persone che a causa di una malattia, di una deficienza fisica o psichica, sono completamente incapaci di provvedere ai propri interessi.
D’altro canto, l’amministrazione di sostegno è stata introdotta in Italia con la legge n. 6/2004 per rispondere alle esigenze di coloro che, pur avendo una capacità di agire limitata, non necessitano di una restrizione completa della loro autonomia, come nel caso dell’interdizione. Questo strumento è pensato per assistere persone parzialmente incapaci che necessitano di supporto in specifici ambiti della vita quotidiana, come la gestione del patrimonio o la cura della persona, senza privarli completamente della loro capacità di agire.
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Procedure di nomina
Il tutore viene nominato dal giudice tutelare del tribunale in cui risiede la persona protetta. La nomina avviene di solito dopo un processo di interdizione, che dichiara l’incapacità totale della persona di curare i propri interessi. La procedura prevede una verifica accurata della situazione del soggetto e l’audizione di testimoni, oltre alla possibile nominazione di un curatore speciale durante il processo.
Per l’amministrazione di sostegno, la procedura è più flessibile e meno invasiva. Chiunque vi abbia interesse (ad esempio un parente o un amico) può presentare una richiesta al giudice tutelare, accompagnata da una relazione medica che attesti le limitazioni della persona interessata. Il giudice ascolta la persona in oggetto, valuta le necessità e decide sull’opportunità della nomina di un amministratore di sostegno, che può essere anche la stessa persona che ha fatto la richiesta.
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Compiti e responsabilità
Il tutore ha il compito di curare tutti gli aspetti della vita della persona protetta, comprese le decisioni finanziarie, mediche e personali. È tenuto a rendere conto al giudice tutelare e può essere chiamato a presentare un piano dettagliato sulla gestione dei beni della persona tutelata.
L’amministratore di sostegno, invece, ha un ruolo più limitato e specifico, definito dal giudice nel decreto di nomina. L’amministratore può gestire solo determinati aspetti della vita del beneficiario, come le finanze o la cura personale, in base alle necessità e alle capacità residue della persona assistita. L’amministratore di sostegno deve anche rendere conto al giudice, ma il suo intervento è concepito per essere il meno invasivo possibile e più aderente ai desideri della persona assistita.
Conclusione
La tutela e l’amministrazione di sostegno rappresentano due risposte diverse alle esigenze di protezione legale delle persone vulnerabili. Mentre la tutela si applica in casi di incapacità totale e comporta una gestione complessiva degli affari del tutelato, l’amministrazione di sostegno si propone come soluzione più flessibile e meno restrittiva, mirata a supportare la persona là dove essa non è in grado di farlo da sola, senza sottrarle completamente l’autonomia di decisione. Entrambi gli strumenti sono espressioni della sensibilità del sistema legale verso le necessità delle persone in condizioni di vulnerabilità, offrendo soluzioni su misura a seconda delle diverse circostanze.
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