Tra le misure anti Coronavirus introdotte dal governo c’è quella della sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa, attraverso il decreto Cura Italia.
Il Decreto prevede la possibilità di sospendere le rate del mutuo per prima casa per 18 mesi, se colpiti dalla crisi utilizzando il Fondo Gasparrini, il fondo di solidarietà per i mutui prima casa gestito dalla Consap.
Innanzitutto bisogna fare alcune premesse:
1) Limite del mutuo è pari a € 250.000,00;
2) Vale solo per i mutui acquisto prima casa;
3) Sono esclusi gli immobili considerati lussuosi (che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
Anche i soggetti non in regola con i versamenti delle rate possono richiedere l’accesso al Fondo, a patto che i mancati pagamenti non superino i 90 giorni, in tal caso le rate insolute saranno calcolate nel periodo di sospensione e su di esse, quindi, non matureranno interessi di mora.
Il Fondo Gasparrini, a differenza del passato, può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi e liberi professionisti e non è previsto nessun limite di ISEE per poter chiedere sospensione del pagamento delle rate. Nel caso di mutui richiesti tramite intermediari bancari o finanziari la richiesta deve essere fatta dall’intermediario stesso.
Possono beneficiare del Fondo:
- Lavoratori dipendenti a tempo sia determinato sia indeterminato, in cassa integrazione o licenziati;
- Parasubordinati (collaboratori) in possesso dei documenti che comprovano la sospensione dal lavoro;
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21/2/2020 alla data della domanda e comunque nell’ultimo trimestre.
Documentazione necessaria per la richiesta di sospensione del mutuo
- I lavoratori dipendenti in cassa integrazione o licenziati dovranno consegnare una dichiarazione dell’azienda che attesti la loro nuova condizione, siano essi a tempo determinato, indeterminato, parasubordinati;
- I collaboratori devono poter dimostrare di avere perso il lavoro con una dichiarazione dell’azienda;
- I lavoratori autonomi e i liberi professionisti devono dichiarare con autocertificazione, su un modulo apposito e sotto la propria responsabilità, di avere subito una riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21/2/2020, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per le disposizioni adottate dalle autorità per l’emergenza Coronavirus.
La domanda di sospensione delle rate va presentata alla stessa banca erogatrice del mutuo insieme al documento d’identità e la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni di sospensione del mutuo.
Procedura per la sospensione del Mutuo
- La banca trasmette telematicamente la domanda entro 10 giorni lavorativi;
- La Consap ha 15 giorni solari per concedere l’autorizzazione alla sospensione;
- La banca ha 5 giorni solari per comunicare l’esito al mutuatario.
Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.
La sospensione del mutuo decorre dalla data di invio della domanda, se accettata, ma c’è tutta una trafila burocratica che va rispettata e se non fatta in modo esatto si può inciampare in brutte sorprese.
La presentazione della domanda dovrà avvenire compilando il modulo scaricato dal sito della Consap e la stessa deve essere inviata alla banca. In caso di mutui cointestati le cause elencate di sopra possono riferirsi anche ad uno solo dei cointestati. In questo caso la domanda deve essere presentata dal richiedente anche a nome e per conto del cointestatario. Il modulo potrà essere trasmesso anche telematicamente in modo da evitare spostamenti inutili.
A chi è consigliato la sospensione del mutuo
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo, pur essendo una soluzione per tutti coloro che in questo momento si trovano in difficoltà, è consigliabile solo se è strettamente necessaria. È opportuno valutare con attenzione prima di scegliere di sospendere il mutuo. Il Fondo Consap, infatti, provvederà a pagare il 50% della quota degli interessi, ma il restante 50% dovrà essere pagato dal mutuatario a partire dalla ripresa del pagamento. La durata del mutuo si allungherà per il periodo di corrispondente alla sospensione.
Utilizzando il piano di ammortamento alla francese, il più diffuso in Italia, che prevede una rata fissa con una quota di interessi più alta all’inizio dell’ammortamento che si riduce man mano durante l’ammortamento, possiamo vedere che è più conveniente sospendere le rate per i mutui sottoscritti recentemente. Per chi si trova alla fine del mutuo, invece, non conviene sospendere il pagamento delle rate in quanto il rimborso da parte del Fondo sarebbe davvero esiguo. Inoltre alla ripresa dei pagamenti le rate saranno più elevate in quanto bisogna pagare il 50% degli interessi non coperti dal fondo. Infine c’è la questione di accesso ad altri finanziamenti. Infatti le banche potrebbero negare la concessione di un mutuo o una surroga a chi ha fatto ricorso alla sospensione.
Quindi si consiglia di scegliere questa opzione solo se è strettamente necessaria. Potrebbe essere preferibile, ad esempio, aspettare che passi questo periodo difficile per poi chiedere una surroga o una rinegoziazione del mutuo.