Si può rinunciare all’eredità senza spendere soldi o il notaio è sempre necessario? Continua a leggere l’articolo per scoprire quali sono le modalità da seguire.
Come si rinuncia all’eredità?
Esistono due modi per rinunciare all’eredità:
- rinuncia espressa che può avvenire davanti ad un notaio o davanti al cancelliere del tribunale
- rinuncia tacita che avviene facendo decorrere 10 anni dall’apertura della successione.
Rinuncia davanti al notaio
La rinuncia davanti al notaio è la soluzione più adoperata, in particolare quando c’è l’apertura di un testamento. Il notaio, in questo caso, può ricevere le dichiarazioni degli eredi, formando un atto pubblico. Ci si può rivolgere a qualsiasi notaio anche se non approvato dagli altri eredi.
Rinuncia in tribunale
Chi intende rinunciare all’eredità, deve fare una dichiarazione formale davanti al cancelliere del tribunale appartenente al luogo di residenza del defunto. Allo scopo, occorre rivolgersi alla sezione successioni o ad altro ufficio competente, generalmente previo appuntamento.
Tale rinuncia è meno costosa di quella con il notaio e viene inserita nel registro delle successioni.
Documenti necessari per rinunciare all’eredità
Per rinunciare all’eredità occorrono i seguenti documenti:
- documento di riconoscimento e codice fiscale di chi rinuncia
- certificato di morte in carta semplice
- codice fiscale del defunto
- copia conforme dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento
- copia conforme del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, nel caso in cui ci fossero incapaci.
Si precisa che ogni tribunale ha facoltà di aggiungere o escludere dei documenti.
Costo della rinuncia all’eredità
Al di là della parcella destinata al notaio, occorre versare l’imposta di registro che ammonta a 200 euro.
Rinuncia tacita: come si fa?
Esiste un termine entro cui è possibile accettare l’eredità che corrisponde a 10 anni. Colui che non palesa la sua accettazione entro tale scadenza, rinuncia automaticamente all’eredità.
E’ fondamentale che nel corso di questi 10 anni, il rinunciante non faccia azioni di accettazione tacita all’eredità tra cui la vendita dei beni del defunto, il prelievo di soldi dal conto corrente del defunto, la sottoscrizione di un contratto di affitto di un bene dell’eredità, etc.
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