- Permessi Legge 104
- Congedo per cure
- Differenze principali
- Cumulo dei benefici
- Quale strumento usare
- Conclusione
Permessi Legge 104: 3 giorni al mese per assistere (o per prendersi cura di sé)
Chi assiste un familiare con disabilità grave, o chi è disabile in situazione "grave", ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese, anche consecutivi.
- Coniuge o parte dell’unione civile
- Convivente di fatto
- Parenti e affini fino al secondo grado (anche terzo in casi eccezionali)
Anche il disabile può richiedere i giorni per sé, cumulabili con quelli del caregiver fino a 6 giorni totali mensili.
Congedo per cure: 30 giorni all’anno per affrontare le terapie legate all’invalidità
Previsto per lavoratori con invalidità civile >50%, consente fino a 30 giorni l’anno per cure legate alla patologia invalidante, su prescrizione SSN.
- Solo per il lavoratore invalido
- Richiede prescrizione medica specifica
- Retribuito come malattia (con carenza)
- Documentazione obbligatoria
Le differenze principali: permessi 104 vs. congedo per cure
Elemento | Permessi 104 | Congedo per cure |
---|---|---|
Destinatari | Disabile e/o familiari | Solo il disabile |
Durata | 3 giorni/mese | 30 giorni/anno |
Finalità | Assistenza e gestione della disabilità | Cure specifiche |
Documentazione | Non richiesta (se per sé) | Prescrizione medica |
Retribuzione | Totale | Come malattia (con carenza) |
Si possono usare entrambi? Sì, ecco quando
Sì, sono cumulabili perché rispondono a finalità diverse. Il lavoratore disabile può usare:
- ✅ Permessi 104 per gestione e assistenza
- ✅ Congedo per cure per trattamenti terapeutici
Rispetto dei limiti: 3 giorni/mese e 30 giorni/anno rispettivamente.
In sintesi: quale strumento usare e quando
Hai un’invalidità >50%?
- 👉 Cure mediche prescritte = usa congedo per cure
- 👉 Gestione della disabilità o assistenza familiare = usa permessi 104
Conclusione: conoscere i propri diritti è il primo passo per tutelarsi
Permessi e congedi sono strumenti di tutela per disabili e caregiver. Sapere come funzionano permette di viverli con consapevolezza e dignità.
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Due strumenti per tutelare il lavoratore disabile (o chi se ne prende cura): ecco come funzionano
Quando si parla delle tutele lavorative legate alla disabilità, spesso si fa confusione tra i permessi previsti dalla Legge 104 e il congedo per cure degli invalidi civili. Entrambi sono fondamentali, perché permettono al lavoratore di assentarsi dal lavoro in determinati casi, ma hanno finalità, regole e limiti diversi.
In questo articolo vedremo:
- Cos’è il permesso 104 e chi ne ha diritto
- In cosa consiste il congedo per cure
- Le principali differenze tra i due strumenti
- Se e quando si possono usare insieme
Permessi Legge 104: 3 giorni al mese per assistere (o per prendersi cura di sé)
Chi assiste un familiare con disabilità grave, o chi è un lavoratore disabile in situazione riconosciuta come “grave”, ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese, anche consecutivi.
Questo diritto è riconosciuto sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati, ed è garantito dall’art. 33 della Legge 104/1992.
Durante questi giorni, il lavoratore riceve lo stipendio regolare ed è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici.
Chi può usufruirne?
- Il coniuge o parte dell’unione civile
- Il convivente di fatto
- Parenti e affini fino al secondo grado
(Eccezionalmente anche entro il terzo grado, in caso di specifiche condizioni familiari)
Il disabile stesso può chiedere i 3 giorni per sé, anche contemporaneamente a quelli utilizzati da un familiare/caregiver. In questo caso, si può arrivare fino a 6 giorni di permesso retribuito complessivo al mese.
Congedo per cure: 30 giorni all’anno per affrontare le terapie legate all’invalidità
Per i lavoratori a cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al 50%, è previsto un congedo speciale per cure, di massimo 30 giorni all’anno.
Questa possibilità è garantita dall’art. 7 della Legge 119/2011 e può essere utilizzata anche in modo frazionato.
A differenza dei permessi 104, il congedo per cure:
- È riservato solo al lavoratore invalido, non ai suoi familiari
- Serve per sottoporsi a cure direttamente connesse alla patologia invalidante
- Deve essere prescritto da un medico del SSN o di struttura pubblica, con indicazione specifica delle cure necessarie
Il congedo viene retribuito come un’assenza per malattia, quindi:
- I primi 3 giorni (carenza) non sono coperti dall’INPS ma possono essere retribuiti secondo quanto prevede il contratto collettivo
- Non rientra nel periodo di comporto, cioè nel limite massimo di giorni di malattia oltre i quali il datore può licenziare
- Il lavoratore deve dimostrare, con idonea documentazione, di essersi realmente sottoposto alle cure, anche mediante attestazione cumulativa in caso di trattamenti continuativi.
Le differenze principali: permessi 104 vs. congedo per cure
Vediamo ora, punto per punto, le principali differenze tra i due strumenti:
- Destinatari:
- I permessi 104 possono essere richiesti sia da chi assiste un familiare con disabilità grave (caregiver), sia dalla persona disabile stessa.
- Il congedo per cure, invece, è riservato esclusivamente ai lavoratori con invalidità civile superiore al 50%, e può essere usato solo per sé stessi.
- Durata:
- I permessi 104 consentono di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese.
- Il congedo per cure permette fino a 30 giorni all’anno, anche frazionabili, ma sempre legati a cure specifiche.
- Finalità:
- I permessi 104 sono pensati per assistere una persona con disabilità grave o per gestire la propria condizione di disabilità.
- Il congedo per cure ha un obiettivo più mirato: consentire trattamenti terapeutici o medici legati all’invalidità civile riconosciuta.
- Documentazione:
- Nel caso dei permessi 104, non è richiesta una motivazione medica, se il permesso è utilizzato dal disabile per sé stesso.
- Il congedo per cure, invece, deve essere giustificato da una prescrizione medica, rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o di una struttura pubblica.
- Trattamento economico:
- I permessi 104 sono completamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
- Il congedo per cure è retribuito secondo le regole previste per le assenze per malattia, il che significa che i primi tre giorni (periodo di carenza) non sono coperti dall’INPS, ma possono essere coperti dal datore di lavoro secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicato.
- Possibilità di cumulo:
I due strumenti possono essere cumulati, perché sono regolati da normative differenti e rispondono a esigenze diverse. Pertanto, un lavoratore può fruire sia dei permessi 104 che del congedo per cure, nel rispetto dei limiti temporali previsti per ciascuno.
Si possono usare entrambi? Sì, ecco quando
Un lavoratore con disabilità grave e con invalidità civile riconosciuta superiore al 50% può usare entrambi i benefici, perché rispondono a logiche diverse.
✅ I permessi 104 servono ad assistere un familiare o a gestire in autonomia la propria condizione di disabilità.
✅ Il congedo per cure è legato alla necessità di sottoporsi a terapie specifiche per la propria invalidità.
Poiché la base normativa è diversa, non ci sono vincoli di esclusione tra i due: possono essere cumulati, sempre nel rispetto dei rispettivi limiti (3 giorni al mese per i permessi, 30 giorni all’anno per il congedo).
In sintesi: quale strumento usare e quando
Hai un’invalidità superiore al 50%?
Se devi sottoporti a cure mediche prescritte, usa il congedo per cure.
Se hai bisogno di tempo per gestire la tua condizione o assistere un familiare disabile, richiedi i permessi 104.
Hai diritto a entrambi? Puoi usarli in momenti diversi, per esigenze diverse.
Conclusione: conoscere i propri diritti è il primo passo per tutelarsi
Permessi e congedi non sono semplici giorni di assenza: sono strumenti pensati per tutelare la salute, la dignità e il benessere delle persone con disabilità e di chi se ne prende cura.
Sapere come funzionano, come richiederli e come combinarli tra loro, significa vivere meglio il proprio ruolo di lavoratore e cittadino.
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*I contenuti e le opinioni eventualmente espresse all’interno di questo blog non rappresentano né corrispondono necessariamente al punto di vista dell’Azienda per cui lavoro.