Cosa può fare il cittadino durante un controllo da parte della Guardia di Finanza o dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Statuto dei diritti del contribuente: quali tutele garantisce
Non tutti sanno che esiste lo Statuto dei diritti del contribuente a tutela di coloro che sono sottoposti ad accertamenti fiscali.
Tra i principi fondamentali presenti nel documento vi sono:
- diritto di informazione, vale a dire che la notifica dei provvedimenti e gli accessi ai locali dove viene svolta l’attività, devono avvenire in presenza del contribuente (fatta eccezione nei casi di irreperibilità e di assenza)
- tutela dell’affidamento, vale a dire la creazione di una collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, basata sulla buona fede. In altri termini, il contribuente che si attiene agli atti, non può essere sanzionato
- dovere di chiarezza e motivazione degli atti che devono specificare le ragioni giuridiche che hanno determinato i provvedimenti.
Tra le altre cose, lo Statuto del contribuente stabilisce che le ispezioni e le verifiche fiscali presso i locali dove si svolgono le attività commerciali, artistiche, agricole o professionali devono avvenire durante il regolare orario di esercizio e non devono turbare l’andamento del lavoro.
Inoltre, la presenza dei funzionari presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi (fatta eccezione per i casi molto complessi che possono essere prorogati per ulteriori 30 giorni).
Nel rispetto del principio di cooperazione reciproca tra amministrazione finanziaria e contribuente, terminata la verifica viene rilasciata una copia del verbale di contestazione che riporta tutte le attività svolte. A partire da quel momento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni e richieste.
Cosa può fare la Finanza durante l’accertamento
La Guardia di Finanza durante le verifiche e le ispezioni svolte presso la sede lavorativa o l’abitazione del contribuente, dopo aver esibito un foglio di servizio hanno facoltà di:
- entrare in casa o nel luogo dove viene svolta l’attività previa autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica
- entrare negli uffici e negli studi professionali, sempre previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (se si tratta di locali adibiti anche come abitazione)
- aprire borse, mobili, cassetti, valigie, schedari, con il consenso del soggetto coinvolto oppure attraverso autorizzazione del pubblico ministero (a meno che il professionista non si avvalga del segreto professionale)
- sequestrare appunti, documenti, oggetti, dispositivi informatici utili agli accertamenti in qualità di prova delle violazioni tributarie compiute dal soggetto in causa.
Il contribuente ha diritto di essere avvisato prima dell’accertamento?
L’accertamento viene compiuto senza informare preventivamente il contribuente per evitare il rischio che siano vanificati i controlli.
Ciò nonostante, il contribuente ha diritto di ricevere l’avviso di accertamento, vale a dire un atto che quantifica l’ammontare del tributo per il quale è richiesto il pagamento e, in alcuni casi, a fruire del contraddittorio preventivo (si tratta di un mezzo di difesa anticipata che permette di intervenire prima che l’atto venga emanato, evitando che l’amministrazione preceda con la pretesa impositiva).
Il contraddittorio preventivo è obbligatorio nei casi di accertamenti relativi alle imposte sui redditi come Irpef, Ires, Iva, ritenute e imposte sostitutive.
Gli accertamenti da parte del Fisco possono avvenire senza preavviso nei casi in cui:
- non occorre accedere presso la sede del contribuente
- gli accertamenti sono parziali, vale a dire che si limitano solo ad alcuni aspetti di una determinata imposta come ad esempio un contratto non registrato o la verifica della corretta emissione di scontrini fiscali
- si tratti di tributi “non armonizzati” con l’Unione Europea, come ad esempio l’IVA.
Come avviene il contraddittorio preventivo
L’Agenzia delle Entrare può formulare un invito a comparire ed il contribuente ha facoltà di decidere se partecipare o meno all’accertamento in corso. In caso positivo, il soggetto può farsi accompagnare da un commercialista o da un avvocato producendo documentazione a suo favore.
L’Agenza delle Entrate è tenuta a prendere in considerazione le considerazioni presentate dal contribuente e, laddove decida di emettere comunque l’accertamento, deve motivare le ragioni per cui non reputa valida la versione del soggetto coinvolto.
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