Ferie, permessi, Tfr, ratei tredicesima e quattordicesima: a cosa ha diritto il dipendente che si dimette.
Le dimissioni sono una decisione importante nella vita lavorativa di una persona. Quando si decide di lasciare un lavoro, è fondamentale conoscere i propri diritti e i benefici a cui si ha diritto.
Ad un dipendente che si dimette spettano di diritto le competenze maturate durante il rapporto di lavoro, ma molto dipende dalla natura delle dimissioni.
A competenze quali il Tfr (liquidazione), i ratei di tredicesima e quattordicesima (quando dovuta), le ferie ed i permessi non goduti, potrebbe aggiungersi anche l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Quando le dimissioni non sono rassegnate per giusta causa o non avvengono in un periodo tutelato per maternità, il dipendente è tenuto a fornire all’azienda il preavviso minimo che viene stabilito dal contratto collettivo applicato nel caso specifico.
Il preavviso
Il preavviso è il periodo di tempo che un lavoratore deve comunicare al datore di lavoro prima di lasciare il lavoro. La sua durata varia in base al contratto di lavoro e alla legislazione del paese in cui si lavora, ma di solito è di 15 o 30 giorni.
In alcuni casi, il lavoratore può essere esonerato dal preavviso, ma è necessario concordarlo con il datore di lavoro.
Tfr, Trattamento di fine rapporto
Il Trattamento di fine rapporto, comunemente chiamato liquidazione, spetta quando termina il rapporto di lavoro eccetto nei casi in cui il lavoratore abbia scelto di destinarlo ad un fondo di previdenza complementare o non abbia chiesto delle anticipazioni.
Tfr: come si calcola
Il calcolo del Tfr maturato si effettua dividendo il totale della retribuzione erogata al lavoratore durante l’anno (fatta eccezione di alcuni emolumenti non imponibili) per 13,5 e sottrarre lo 0,5% dell’imponibile, che occorre per sostenere il fondo di garanzia dell’INPS che garantisce il pagamento della liquidazione anche se l’impresa fallisce.
In altri termini, il datore di lavoro è tenuto ad accantonare il 6,91% di quanto percepisce il lavoratore e versare all’INPS lo 0,5%.
Ogni anno si maturano 12 ratei di Tfr: quando la frazione di mese supera i 15 giorni, si conta un rateo intero, in caso contrario non si matura alcun rateo.
L’importo accantonato viene rivalutato annualmente per un ammontare dell’1,5%, più il 75% del tasso di inflazione.
Quando l’azienda ha un organico inferiore alle 50 unità, il dipendente può decidere di lasciare il Tfr in azienda o versarlo in un fondo di previdenza complementare.
Quando l’organico è superiore alle 50 unità, il dipendente non può lasciare il Tfr in azienda.
Ratei residui delle mensilità aggiuntive
Se un dipendente si dimette, gli spettano i ratei residui delle mensilità aggiuntive: tredicesima e, nei casi previsti, la quattordicesima.
Le mensilità aggiuntive maturano mensilmente in una misura di 1/12. Generalmente sono pagate una volta all’anno.
Calcolo dei ratei della tredicesima
La tredicesima viene calcolata sulla base dello stipendio ordinario, vale a dire sugli elementi fissi e continuativi della retribuzione.
A partire da gennaio, per ogni mese dell’anno, si matura un rateo di tredicesima che corrisponde a 1/12 degli elementi fissi e continuativi della retribuzione (si escludono, quindi lo straordinario, i premi una tantum).
Tredicesima: quando non spetta
La tredicesima non matura nei casi:
- astensione per malattia del figlio
- aspettativa non retribuita
- assenza per permessi non retribuiti
- assenza per malattia oltre il periodo di comporto
Ai dipendenti con contratto part-time orizzontale (che prevede tutte le giornate lavorative, ma con un numero di ore inferiore rispetto all’orario ordinario giornaliero), i ratei di mensilità aggiuntiva maturano regolarmente.
Ai dipendenti con contratto part-time verticale o misto (che prevede il lavoro solo in alcune giornate della settimana, del mese o dell0anno) si conta una mensilità intera solo se risultano lavorate almeno 15 giornate.
Ratei di quattordicesima
La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che, in genere, viene liquidata con la mensilità di giugno. A differenza della tredicesima, non spetta a tutti i lavoratori, ma solo quando il contratto collettivo lo prevede (terziario, commercio e turismo).
La quattordicesima non prevede la maturazione durante la fruizione del congedo parentale.
I giorni di ferie e i permessi non utilizzati
Se il lavoratore ha giorni di ferie non utilizzati, ha il diritto di ricevere il pagamento per questi giorni quando si dimette (ammontano almeno a 4 settimane l’anno).
Lo stesso principio si applica ai permessi non utilizzati: il lavoratore ha il diritto di ricevere il pagamento per i giorni di permesso non utilizzati.
L’assegno di disoccupazione
Chi ha diritto all’assegno di disoccupazione: il lavoratore che si dimette potrebbe avere diritto a ricevere l’assegno di disoccupazione, a condizione che abbia contribuito al sistema di previdenza sociale per un certo periodo di tempo.
I requisiti per ricevere l’assegno di disoccupazione variano in base alla legislazione del paese in cui si lavora.
Convalida delle dimissioni
In alcuni casi, occorre convalidare le dimissioni:
- durante il periodo di gravidanza
- durante i primi 3 anni di vita del bambino
- nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio ed un anno dopo le nozze.
Per convalidare le dimissioni occorre recarsi presso una sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’assenza di tale procedura, determina la nullità delle dimissioni presentate.
Lasciare un lavoro attraverso le dimissioni è una decisione importante, e i lavoratori devono essere consapevoli dei loro diritti e benefici al momento delle dimissioni. I diritti di chi si dimette includono il preavviso, il pagamento dei giorni di ferie e permessi non utilizzati, l’indennità di fine rapporto, l’assegno di disoccupazione e la liquidazione. È importante consultare la legislazione e le normative del paese in cui si lavora per comprendere pienamente i propri diritti al momento delle dimissioni.
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