Per il Superbonus si attende l’ok definitivo dopo che è stata aggiunta la norma per risolvere la questione della cessione dei crediti nel decreto Aiuti Bis.
Affinché la norma sia valida a tutti gli effetti bisogna aspettare la circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate chiamata a fornire chiarimenti applicativi a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta.
L’Abi (Associazione volontaria di banche e intermediari finanziari) e i costruttori dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) hanno sollecitato un’applicazione rapida. In particolare, viene chiesto all’Agenzia dell’Entrate di rivedere il contenuto della circolare che risale allo scorso giugno e che risulta inadeguato alle nuove norme.
I punti da definire fanno riferimento a
- “dolo o colpa grave” contenuto nella cessione dei crediti edilizi
- documentazione necessaria per semplificare i rischi di responsabilità.
Superbonus 110 e unifamiliari: ci sarà la proroga?
Il Parlamento continua a non esprimersi sulla possibilità di prorogare il 70% dei lavori al 31 dicembre 2022.
Al momento rimane al 30 settembre la data ultima entro cui il Direttore dei lavori è chiamato ad attestare l’esecuzione del 30% dell’intervento totale (procedura finalizzata al godimento della proroga del Superbonus al 31 dicembre 2022 che fa riferimento agli interventi edilizi realizzati da persone fisiche sulle villette o unità autonome indipendenti).
Nei casi in cui non avvenga oppure avvenga in modo scorretto, in presenza di futuri controlli fiscali, c’è la possibilità di perdere la detrazione che si riferisce a spese pagate dopo il 30 giugno 2022.
Manca, al momento, altrettanta chiarezza su quello che bisogna fare dopo il 30 settembre per mantenersi in regola e beneficiare del Superbonus.
A questo proposito è bene essere chiari su alcuni aspetti:
- diritto alla detrazione
- diritto alla cessione del credito oppure allo sconto in fattura
- intervento a cui fare riferimento per definire il 30% ed il rimanente 70%.
Diritto alla detrazione
Per quanto concerne il diritto alla detrazione, la normativa si riferisce solo alla data di sostenimento delle spese.
La fine dei lavori può anche essere successiva perché non è mai stato indicato un termine diverso da quello stabilito dai titoli autorizzativi, vale a dire 3 anni dalla data di rilascio a meno che non ci siano proroghe.
Il diritto alla detrazione è sempre legato all’effettiva ultimazione dei lavori. Ne consegue che, se non venissero ultimati, le spese avvenute entro i termini dell’agevolazione, si perdono.
Diritto alla cessione del credito oppure allo sconto in fattura
Per quanto attiene alla cessione del credito o allo sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate indica che i lavori siano raggiunti entro l’anno.
Intervento a cui fare riferimento per definire il 30% ed il rimanente 70%
Il 30% che consente di superare il limite del 30 settembre si determina in riferimento ai “lavori complessi”.
Per quanto riguarda il rimanente 70% dell’intervento nel suo complesso, vige la stessa regola ma in modo diverso.
Superbonus: che cos’è
Il superbonus è un’agevolazione presente nel Decreto Rilancio che aumenta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese relative a precisi interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici.
I beneficiari possono essere:
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa per lavori eseguiti nelle parti comuni per la sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici.
In caso di interventi di miglioramento energetico eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, si può ottenere la detrazione fino ad un massimo di due unità immobiliari a richiedente
- Condomini
- Cooperative abitative
- IACP, Istituti Autonomi Case Popolari
- Associazioni e società sportive dilettantistiche
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni di volontariato.
Sono esclusi dall’ecobonus 110%:
- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Per beneficiare della detrazione fiscale al 110% occorre:
- rispettare i requisiti sulle prestazioni energetiche degli edifici
- garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta possibile
- effettuare i lavori con materiali isolanti che rispettino i requisiti tecnici ed ambientali.
Se ti è piaciuto l’articolo, seguici sui nostri canali social.